BANDO IMPRESE DANNEGGIATE DA CRISI UCRAINA
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con D.M. 9 settembre 2022, ha approvato Termini e modalità di
presentazione delle domande di accesso ai contributi a fondo perduto di cui all’articolo 18 del decretolegge
n. 50 del 2022 a favore delle piccole e medie imprese nazionali che hanno subito ripercussioni
economiche negative derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina.
Il Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina, con una dotazione finanziaria di 120
milioni di euro, è finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle
piccole e medie imprese nazionali che hanno subito ripercussioni economiche negative derivanti dalla crisi
internazionale in Ucraina.
Il Fondo è stato istituito dall’articolo 18, comma 1 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 luglio 2022, n. 91 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche
nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e
di crisi ucraina” per mitigare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla crisi russo-ucraina che, per le imprese
nazionali, si sono tradotte in rilevanti perdite di fatturato, derivanti dalla contrazione della domanda,
dall’interruzione di contratti e progetti esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento.
Possono accedere al contributo le piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, come definite dalla
raccomandazione n. 2003/ 361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, che presentano,
congiuntamente, i seguenti requisiti:
- hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso
l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la
Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20 per cento del fatturato aziendale totale;
- hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell’ultimo
trimestre antecedente al 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n.
50, incrementato almeno del 30 per cento rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente
periodo dell’anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di
acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021;
- hanno subìto nel corso del trimestre antecedente al 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, un calo di fatturato di almeno il 30 per cento rispetto all’analogo
periodo del 2019.
Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1,
lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Le medesime imprese, inoltre, devono possedere i seguenti requisiti alla data di presentazione della
domanda:
- avere sede legale od operativa nel territorio italiano e risultare regolarmente costituite, iscritte e attive
nel Registro delle imprese;
- non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
L’agevolazione è riconosciuta sotto forma di contributo a fono perduto, nei limiti delle risorse finanziarie
stanziate per l’intervento agevolativo, ai sensi e nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla
comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01 e successive modificazioni, recante “Quadro
temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della
Russia contro l’Ucraina”.
Nello specifico, le risorse finanziarie destinate all’intervento agevolativo sono ripartite tra i soggetti aventi
diritto, riconoscendo a ciascuno di essi un importo determinato applicando una percentuale alla differenza
tra l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre anteriore al 18 maggio 2022, data di entrata in
vigore del decreto-legge n. 50/2022, e l’ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre
del 2019, come segue:
- 60 per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a euro
5.000.000,00 (cinque milioni/00);
- 40 per cento, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a euro 5.000.000,00
(cinque milioni/00) e fino a euro 50.000.000,00 (cinquanta milioni/00).
Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, il periodo di imposta di riferimento è quello relativo all’anno
2021.
Le domande devono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 10 novembre 2022 e sino alle 12:00
del 30 novembre 2022, esclusivamente tramite la piattaforma online di Invitalia, il cui link sarà comunicato
in prossimità dell’apertura.
Riferimenti normativi
https://www.mise.gov.it/it/normativa/decreti-ministeriali/decreto-ministeriale-9-settembre-2022-fondo-per-il-sostegno-alle-imprese-danneggiate-dalla-crisi-ucraina